Norme, condizioni e assicurazioni

NORME E CONDIZIONI GENERALI 

Contratto di vendita di pacchetti turistici

01. Contratti di viaggio e responsabilità. I contratti di cui al presente programma si intendono regolati oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto è altresì disciplinato dalla L. 27/12/97 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CVV), firmato a Bruxelles il 23/4/70, nonchè del sovracitato decr. legis. 111/95. La responsabilità di Transnational non può in nessun caso eccedere i limiti delle citate leggi.

02. Prenotazioni. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con seguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 decr. legisl. 111/95 copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli od in altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decr. legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

03. Pagamenti quote di partecipazione. All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione . Il saldo dovrà essere versato 30 gg prima della data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 gg precedenti la data di partenza l’intero ammontare dovrà essere versato al momento dell’iscrizione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, determinandone la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.

04. Validità’ delle quote di partecipazione. le quote di partecipazione sono calcolate in base alle tariffe in vigore alla data del momento della stampa. Le quote potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle eventuali variazioni dei servizi turistici, delle tariffe dei vettori. Se l’aumento globale eccede il 10%, il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, purchè ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.Diversamente l’aumento si intende accettato.

05. Recesso del cliente. Se un consumatore recede dal contratto, per casi diversi da quelli previsti nell’art. 4, gli verranno addebitati i diritti di iscrizione, se previsti, nonchè a titolo di corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle qui di seguito elencate:

A) Soggiorno in hotel: 20% della quota di partecipazione dal 30° al 15° giorno lavorativo prima dell’inizio del soggiorno; 30% della quota di partecipazione dal 14° al 9° giorno lavorativo prima dell’inizio del soggiorno; 50% della quota di partecipazione dal 8° al 3° giorno lavorativo prima dell’inizio del soggiorno; 100% della quota di partecipazione dal 3º giorno al no show.

B) Soggiorno in residence o appartamento: 30% della quota di partecipazione fino al 30° giorno lavorativo prima dell’inizio del soggiorno; 50% della quota di partecipazione dal 30° al 14° giorno lavorativo prima dell’inizio del soggiorno; 75% della quota di partecipazione dal 14° al 7° giorno lavorativo prima dell’inizio del soggiorno; 100% della quota di partecipazione dal 6º giorno al no show. Nel caso di gruppi le somme di cui sopra verranno concordate alla firma del contratto. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno.

06. Sostituzioni. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione in tempo utile per le modifiche, in ogni caso quattro giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno, e semprechè non vi ostino problemi per differenti tipologie di sistemazione alberghiera.

07. Modifiche del soggiorno. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già effettuate obbligano l’organizzazione solo se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso ogni richiesta di modifica, sia essa relativa al cambiamento dei nomi, modifica del tipo e/o del numero di camere, del trattamento alberghiero, della data di partenza, o altro, comporta un addebito pari a euro 15,00 .

08. Obblighi dei partecipanti. Essi dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza a causa delle sovraesaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni, e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno ed è responsabile verso l’organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzazione, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

09. Responsabilità dell’organizzatore. Esso risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano fornite da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Trasnational risponde comunque solo di quanto espressamente indicato nel proprio catalogo.

10. Limiti del risarcimento. Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la Convenzione di Varsavia, quella di Berna, quella di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti cc; la Convenzione di Bruxelles del 1970 sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcito per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di ” 5000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali concernenti la prestazione oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

11. Obblighi di assistenza. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

12. Reclami e denunce. Il consumatore a pena di decadenza deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.12 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente l’organizzatore provvederà anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore. La massima attenzione è stata dedicata dall’organizzatore alla compilazione del presente catalogo, affinchè le descrizioni corrispondano esattamente alla realtà; tutte le informazioni sono state controllate al momento della stesura del testo e comunque sempre garantite dal fornitore dei servizi. Tuttavia, poichè la compilazione del catalogo viene fatta con largo anticipo rispetto alla presentazione dei relativi servizi, qualora qualche cambiamento, rispetto alla descrizione fatta fosse nel frattempo intervenuto riguardo ai servizi collaterali, l’organizzatore non ne può essere in alcun modo ritenuto responsabile. Si precisa inoltre che le strutture sportive e ricreative dei complessi turistici, come per es. la piscina, la discoteca, il minimarket, l’animazione, i corsi sportivi e similari, il mini-club possono anche non essere attivati qualora le condizioni climatiche o lo scarso numero degli ospiti non ne giustifichino il funzionamento, non può essere preteso nessun rimborso per tale mancanza di attivazione. Si precisa altresì che foto ed illustrazioni relative agli interni delle strutture riportate sul catalogo hanno puro scopo esemplificativo e non potranno essere quindi addotte come eventuale reclamo.